Estensione del diritto al congedo parentale fino ai 25 anni
In linea di principio, il diritto al congedo parentale termina al compimento del 18° anno di età. Tuttavia, in determinate condizioni, il diritto può essere esteso fino al compimento del 25° anno d’età. Ciò vale in particolare quando il tirocinante si trova in una prima formazione professionale o in una formazione scolastica.
Tipi di formazione ammissibili
L’estensione del diritto al congedo parentale fino ai 25 anni si applica solo se il tirocinante sta completando una formazione ammissibile. Questi includono:
- Formazione professionale duale: combinazione di attività aziendale e scuola professionale
- Formazione professionale scolastica: formazione a tempo pieno in una scuola professionale
- Prima formazione universitaria: ad esempio, un corso di laurea professionalizzante, a condizione che non si tratti di una seconda formazione
Estensione tramite servizio volontario
Il diritto al congedo parentale può essere esteso oltre il 25° anno di età se il tirocinante ha svolto un servizio volontario, come un anno di servizio sociale volontario (FSJ) o un anno ecologico volontario (FÖJ), prima del suo 25° compleanno. In tal caso, il diritto al congedo parentale si estende per la durata del servizio svolto.
Ritardo nella formazione a causa di servizio militare o civile
Se il tirocinante ha prestato servizio militare o civile prima del 1° luglio 2011, il diritto al congedo parentale sarà esteso per la durata del servizio. Ciò vale anche se il tirocinante ha già compiuto il 25° anno di età.
Documentazione necessaria
Per ricevere l’estensione del diritto al congedo parentale, è necessario presentare documentazione sulla formazione, sul servizio volontario o sul servizio militare o civile all’ufficio competente per le famiglie. I documenti richiesti includono:
- Un certificato di formazione della struttura formativa
- Un certificato sul servizio volontario svolto
- Una prova del servizio militare o civile (se rilevante)
Nessuna estensione oltre i 25 anni
Fatte salve le eccezioni menzionate, il diritto al congedo parentale termina al più tardi al compimento del 25° anno di età. Ulteriori estensioni non sono possibili, anche se la formazione non è ancora completata a quel momento.
Importanti informazioni sull’estensione
I genitori e i tirocinanti dovrebbero assicurarsi che tutta la documentazione richiesta venga presentata in tempo all’ufficio per le famiglie, in modo da estendere il diritto al congedo parentale oltre il 18° anno di età. Cambiamenti nel percorso formativo, come l’interruzione della formazione o il cambio della struttura formativa, devono essere comunicati anche all’ufficio per le famiglie.