Durata della prova
La durata della prova deve essere di almeno un mese e può durare al massimo quattro mesi. La durata esatta viene stabilita nel contratto di apprendistato e può variare a seconda della professione e dell’azienda formativa. La riduzione o l’estensione del periodo di prova è possibile solo in casi eccezionali e sotto determinate condizioni. Ad esempio, il periodo di prova può essere esteso se l’apprendista è stato malato per un lungo periodo o è stato assente per altri motivi validi.
Disdetta durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova, il contratto di apprendistato può essere disdetto da entrambe le parti in qualsiasi momento senza fornire motivi. Tale disdetta deve avvenire per iscritto e non è necessario rispettare un termine di preavviso. Il motivo della disdetta non deve essere specificato, il che consente a entrambe le parti di terminare la relazione in modo flessibile. Tuttavia, è importante notare che la disdetta non deve essere arbitraria o discriminatoria, anche durante il periodo di prova. Se un apprendista viene disdetto durante il periodo di prova, può contattare la camera competente per ricevere consulenza.
Obiettivi del periodo di prova
Il periodo di prova serve a dare all’azienda formativa e all’apprendista l’opportunità di stabilire se le aspettative reciproche siano soddisfatte. Durante questo periodo, l’azienda formativa può verificare se l’apprendista possiede le caratteristiche necessarie, come motivazione, disponibilità all’apprendimento e disciplina. Al contrario, l’apprendista può verificare se le condizioni di formazione, i contenuti dell’apprendimento e l’ambiente di lavoro corrispondano alle sue aspettative. Entrambe le parti devono assicurarsi che la formazione possa essere realizzata con successo anche a lungo termine.
Condizioni giuridiche
Le normative riguardanti il periodo di prova nel contratto di apprendistato sono stabilite dalla legge sulla formazione professionale (BBiG). Non è consentita una riduzione del periodo di prova al di sotto della durata minima di un mese, poiché ciò sarebbe in contraddizione con le disposizioni legali. Allo stesso modo, non è consentita un’estensione oltre il limite massimo di quattro mesi, salvo che non vi siano circostanze particolari, come periodi prolungati di malattia. Le violazioni di queste norme legali possono comportare la considerazione della prova o della disdetta successiva come non valide.
Fine del contratto di apprendistato dopo il periodo di prova
Dopo la scadenza del periodo di prova, il contratto di apprendistato diventa vincolante e può essere disdetto solo a determinate condizioni. Una disdetta ordinaria dopo il periodo di prova è possibile solo con un termine di preavviso di quattro settimane e solo per un motivo valido, ad esempio se l’apprendista desidera interrompere la formazione o optare per un’altra professione. L’azienda formativa può disdire il contratto solo per motivi gravi, come un comportamento inadeguato. Pertanto, il periodo di prova riveste un’alta importanza, in quanto qui viene presa la decisione sul proseguimento del rapporto di formazione.
Estensione del periodo di prova
Un’estensione del periodo di prova oltre la durata massima stabilita di quattro mesi è consentita solo in casi eccezionali. È possibile estendere il periodo di prova se l’apprendista è stato assente per un lungo periodo a causa di malattia o per altri motivi validi. In tal caso, l’estensione deve essere concordata per iscritto. Tuttavia, l’estensione può avvenire solo per il periodo di tempo in cui l’apprendista è effettivamente stato assente. Un’estensione automatica del periodo di prova senza un accordo scritto non è legittima.
Obbligo di valutazione
L’azienda formativa è obbligata a fornire una valutazione tecnica e personale dell’apprendista durante il periodo di prova. Ciò include non solo la valutazione delle prestazioni professionali, ma anche la stima delle competenze sociali e personali dell’apprendista. Il feedback durante il periodo di prova dovrebbe essere costruttivo e onesto, per orientare l’apprendista e mettere in evidenza eventuali lacune. È consigliabile effettuare colloqui di feedback regolari durante il periodo di prova per discutere le aspettative reciproche e il progresso della formazione.
Opportunità di supporto durante il periodo di prova
Per introdurre al meglio l’apprendista nel periodo di formazione, molte aziende offrono programmi di introduzione speciali o modelli di mentoring durante il periodo di prova. Queste misure mirano ad aiutare l’apprendista a integrarsi meglio nell’azienda e a comprendere le aspettative relative alla formazione. Un programma di integrazione strutturato e una comunicazione aperta possono contribuire a rendere il periodo di prova un successo e a chiarire tempestivamente eventuali incertezze o malintesi.
Cambio dell’azienda formativa dopo il periodo di prova
Se l’apprendista o l’azienda formativa si rendono conto che la formazione attuale non deve continuare nell’azienda attuale, c’è la possibilità di cambiare azienda formativa dopo il periodo di prova. Un cambio è particolarmente utile se l’azienda non è in grado di fornire i contenuti formativi necessari o se ci sono conflitti interpersonali. In tal caso, l’apprendista dovrebbe contattare tempestivamente la camera competente per ricevere supporto nella ricerca di un nuovo posto di apprendistato.
Protezione da abusi durante il periodo di prova
Il periodo di prova non deve essere abusato come mezzo di impiego temporaneo degli apprendisti. L’azienda formativa non può utilizzare il periodo di prova in modo ripetuto per assumere continuamente nuovi apprendisti senza l’intenzione di assumerli a lungo termine. L’abuso del periodo di prova può portare a un controllo da parte della camera competente e, se necessario, a sanzioni. Gli apprendisti che hanno la sensazione che il periodo di prova venga abusato dovrebbero contattare la camera di commercio e industria (IHK) o la camera dell’artigianato (HWK) competente.