Minimo legale di ferie
Il minimo legale di ferie per gli apprendisti è regolato dalla Legge federale sulle ferie (BUrlG) e ammonta ad almeno 24 giorni lavorativi all’anno. In una settimana lavorativa di cinque giorni, ciò corrisponde ad almeno 20 giorni lavorativi. Tuttavia, il diritto esatto alle ferie può essere superiore se previsto nel contratto di formazione o in un contratto collettivo applicabile. Per gli apprendisti minorenni si applicano le disposizioni della Legge sulla protezione del lavoro minorile, che prevede un diritto alle ferie maggiore. Pertanto, gli apprendisti sotto i 16 anni hanno diritto ad almeno 30 giorni lavorativi, quelli sotto i 17 anni ad almeno 27 giorni lavorativi e quelli sotto i 18 anni ad almeno 25 giorni lavorativi di ferie all’anno.
Regole sulle ferie per apprendisti minorenni
Gli apprendisti minorenni hanno diritto a disposizioni di protezione speciali della Legge sulla protezione del lavoro minorile, che riguardano anche il diritto alle ferie. Il diritto alle ferie dipende dall’età dell’apprendista all’inizio dell’anno solare. Gli apprendisti minorenni hanno generalmente diritto a più giorni di ferie rispetto agli apprendisti adulti, al fine di soddisfare il maggiore bisogno di riposo di questa fascia d’età. L’azienda di formazione deve garantire che il diritto alle ferie per gli apprendisti minorenni venga rispettato integralmente e non può effettuare riduzioni.
Ferie durante il periodo scolastico
Quando vengono assunte ferie durante il periodo scolastico, si applicano regole particolari. I giorni in cui l’apprendista frequenta la scuola professionale vengono conteggiati come giorni lavorativi completi. Pertanto, i giorni di ferie che cadono durante il periodo scolastico vengono considerati come giorni di ferie utilizzati. Tuttavia, non è consentito costringere gli apprendisti a lavorare durante i giorni scolastici se questi superano le cinque ore di lezione. L’azienda di formazione è obbligata a liberare l’apprendista per la partecipazione alle lezioni senza che ciò comporti la perdita di giorni di ferie.
Richiesta e approvazione delle ferie
Il diritto alle ferie deve essere richiesto dall’apprendista in modo tempestivo all’azienda di formazione. La richiesta può essere effettuata oralmente o per iscritto, ma idealmente dovrebbe essere documentata per evitare malintesi. L’azienda può rifiutare la richiesta di ferie solo per motivate ragioni aziendali o esigenze formative importanti. Le ferie approvate dovrebbero essere concesse il più possibile in un periodo continuo e nel momento desiderato per consentire un’ottimale rigenerazione. È consentita la frazionatura delle ferie se avviene di comune accordo con l’apprendista.
Trasferibilità delle ferie
In linea di principio, le ferie annuali devono essere fruite nell’anno solare in corso. Il trasferimento di ferie residue all’anno successivo è consentito solo se non sono state utilizzate per motivi aziendali urgenti o ragioni personali. In tal caso, le ferie residue devono essere concesse e fruite entro il 31 marzo dell’anno successivo, altrimenti il diritto scade. Per gli apprendisti minorenni, il trasferimento delle ferie è consentito solo in casi eccezionali, poiché la Legge sulla protezione del lavoro minorile richiede un completo riposo nell’anno solare.
Diritto alle ferie all’inizio o alla fine della formazione
Se il rapporto di formazione inizia o termina all’interno di un anno solare, l’apprendista ha diritto a ferie proporzionate. Questo significa che per ogni mese intero di formazione spetta un dodicesimo del diritto annuale alle ferie. Se un apprendista termina anticipatamente, le ferie già concesse devono essere compensate con il diritto di ferie proporzionale. Se l’apprendista ha preso più ferie di quelle cui ha diritto, l’azienda di solito non può richiedere la restituzione dei giorni di ferie in eccedenza. Una riduzione delle ferie residue è consentita solo se esplicitamente prevista nel contratto.
Divieti di ferie e motivi aziendali
L’azienda di formazione può imporre un divieto di ferie in casi eccezionali se ci sono motivi urgenti di lavoro, ad esempio in periodi di alta pressione lavorativa. Tale divieto deve tuttavia essere comunicato in modo trasparente e coordinato con gli interessi dell’apprendista. Un rifiuto generale dei giorni di ferie o una determinazione generica delle ferie annuali non sono consentiti. L’azienda di formazione non ha diritto a limitare l’intero periodo di ferie a determinati periodi, come le ferie aziendali, se questo non è già stato concordato nel contratto.
Diritto alle ferie in caso di malattia
Se l’apprendista si ammala durante le ferie, i giorni di malattia non vengono conteggiati come giorni di ferie, a meno che non venga presentato un certificato medico. I giorni di malattia vengono quindi considerati come assenze per malattia e le ferie possono essere recuperate. L’apprendista deve tuttavia informare immediatamente l’azienda sulla malattia e presentare il certificato. Ciò è necessario per garantire che l’apprendista possa utilizzare il pieno diritto alle ferie per recuperare. Non è consentito il conteggio retroattivo dei giorni di malattia sulle ferie.
Retribuzione durante le ferie
Durante le ferie, l’apprendista riceve la propria retribuzione formativa regolare in pieno. Questa regola si applica anche se le ferie vengono prese per un periodo prolungato. L’azienda non può effettuare detrazioni o riduzioni sulla retribuzione, anche se le ferie cadono in un periodo in cui l’apprendista non svolge attività pratiche in azienda. In caso di retribuzioni irregolari o di benefit aggiuntivi come i supplementi per lavoro a turni, deve essere considerata la retribuzione media degli ultimi tre mesi come base per la retribuzione delle ferie.
Diritto alle ferie in casi speciali
Regole speciali si applicano agli apprendisti con disabilità, in gravidanza o in congedo parentale. Questi apprendisti hanno diritto a una protezione aggiuntiva e a specifiche disposizioni sul diritto alle ferie. Ad esempio, le ferie in gravidanza o durante il congedo parentale non possono essere ridotte, e eventuali giorni di ferie residui devono essere concessi dopo il ritorno dal congedo parentale. L’azienda di formazione deve tenere conto delle esigenze speciali e delle disposizioni legali nella pianificazione delle ferie e trovare eventualmente soluzioni adattate individualmente.
Diritto alla compensazione delle ferie
Il diritto alle ferie deve essere soddisfatto principalmente tramite la concessione di giorni di riposo. Un compenso finanziario per le ferie è consentito solo se il rapporto di formazione termina e l’apprendista non può più prendere le ferie. In tal caso, l’azienda è obbligata a compensare finanziariamente le ferie residue. L’ammontare della compensazione delle ferie viene calcolato sulla base della retribuzione media degli ultimi mesi. Una compensazione durante la formazione è vietata e contravviene alle disposizioni legali della Legge federale sulle ferie.